Le effettive esigenze degli alunni con disabilità e il Consiglio di Stato
È sempre bene ribadirlo con forza: le «effettive esigenze» di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna a integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno. Fino a quando, però, il Ministero non aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore e non concorderà con i Sindacati l'obbligo di formazione in servizio, decisioni come quella recente Ordinanza del Consiglio di Stato, che attribuiscono le ore di sostegno per tutta la durata dell'anno scolastico, sono destinate a moltiplicarsi, con un notevole aggravio a carico dell'erario - anche tenendo conto delle spese di soccombenza dell'Amministrazione - e con quello che si potrebbe definire come un "crescente imbastardimento" degli stessi princìpi pedagogici dell'integrazione scolastica
Il Consiglio di Stato ha depositato il 14 aprile scorso l'Ordinanza Sospensiva n. 1390, accogliendo l'appello dei genitori di una bimba con disabilità, contro una precedente Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo che aveva negato il massimo delle ore di sostegno richieste.
Detto innanzitutto che questa è un'Ordinanza e non una Sentenza - come invece qualcuno aveva frettolosamente affermato - va rilevato che le decisioni tramite le quali vengono attribuite le ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico non sono infrequenti e questa non è certamente la prima.
Anche la nota Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, del resto, nel proclamare il principio costituzionale che agli alunni certificati con gravità debba essere dato un numero di ore superiori alla media, aveva ammesso in via di principio che in taluni casi la gravità possa richiedere la presenza di un docente per il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico.
Il ragionamento di tutti i Magistrati che già dagli Anni Novanta si sono pronunciati in questo modo parte dal presupposto fondamentale che le ore di sostegno debbano essere assegnate «sulla base delle effettive esigenze dell'alunno». Ora, però, stando alla pedagogia e alla cultura dell'integrazione scolastica, le «effettive esigenze» sono quelle di essere integrati con i compagni e nei programmi della classe e tale compito è di tutti i docenti curricolari della classe, che però debbono avvalersi del sostegno di un docente specializzato. Questo significa che docenti degli alunni con disabilità sono tutti i docenti della classe, i quali si avvalgono della collaborazione di un insegnante specializzato, che non dev'essere necessariamente presente per tutta la durata dell'orario scolastico.
Nella scuola superiore, è invalso - sulla base di un'erronea interpretazione operata dal Ministero dell'articolo 13, comma 5 della Legge 104/92 - l'orientamento amministrativo di assegnare docenti per il sostegno che siano laureati o abilitati in una delle seguenti quattro aree disciplinari: linguistica, scientifica, tecnologica e psicomotoria; è da tener presente, inoltre, che ad esempio nell'area tecnologica confluiscono oltre centotrenta indirizzi di studio, talora lontanissimi tra loro. E quindi, il Consiglio di Stato - in via provvisoria - ha stabilito che debbano essere assegnate ore di sostegno con docenti specializzati per ogni disciplina di insegnamento e per tutta la durata settimanale dello stesso.
Ebbene, se le «effettive esigenze» fossero prioritariamente quelle di avere il docente specializzato in ogni area disciplinare, la decisione sarebbe condivisibile. E tuttavia, come si è detto, le «effettive esigenze» di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna a integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno.
Purtroppo, però, l'Amministrazione Scolastica non è in grado di dimostrare che tutti i docenti della classe possono prendersi in carico il progetto di integrazione, poiché nessuna norma prevede per loro l'obbligo di un'accettabile formazione iniziale e in servizio sulle tematiche della didattica dell'integrazione scolastica. Conseguentemente, il Consiglio di Stato e altri organi giurisdizionali hanno più volte deciso che ci debbano essere ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico, un orientamento, questo, che è la totale negazione dei principii dell'integrazione scolastica, affermatisi fin dai suoi inizi generalizzati, alla fine degli Anni Sessanta.
Chi scrive era un gravissimo ipovedente che al tempo della sua scolarizzazione, negli Anni Cinquanta, non si era avvalso di alcun docente per il sostegno, figura ancora di là da venire. E tuttavia potei integrarmi grazie all'impegno dei miei docenti curricolari e dei compagni, che mi aiutavano a capire ciò che gli insegnanti scrivevano alla lavagna, mi prendevano gli appunti e venivano anche a fare i compiti con me nel pomeriggio.
Ora, con il Decreto 249/10, il Ministero ha finalmente stabilito che la formazione iniziale dei futuri docenti curricolari debba prevedere pure aspetti di didattica per l'integrazione; e tuttavia, mentre ha previsto 31 crediti formativi universitari per i futuri docenti di scuola dell'infanzia e primaria, per quelli di scuola secondaria si parla di appena 6 crediti formativi. Nulla poi prevedono i Contratti Collettivi circa l'obbligo di formazione in servizio su questi temi.
Di conseguenza, sino a quando il Ministero non aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore e non concorderà con i Sindacati l'obbligo di fomazione in servizio, decisioni come quest'ultima del Consiglio di Stato si moltiplicheranno, con un notevole aggravio a carico dell'erario - anche tenendo conto delle spese di soccombenza dell'Amministrazione - e con quello che si potrebbe definire come un "crescente imbastardimento" dei princìpi pedagogici dell'integrazione scolastica.
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