Il TAR delle Marche, infatti, ha affermato l'obbligo di un Comune della Regione a provvedere al trasporto gratuito per un alunno con disabilità delle scuole superiori, come stabilito dalla normativa regionale (prevalente rispetto a quella nazionale, che farebbe riferimento alle Province) e ritenendo anche che le spese «a favore di soggetti svantaggiati» debbano essere prioritarie rispetto alle stesse difficoltà finanziarie del Comune interessato, in applicazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana
Vale senz'altro la pena riprendere la Sentenza 684/11, con la quale qualche mese fa la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche ha risolto il problema dell'attribuzione dell'obbligo di trasporto gratuito a scuola degli alunni con disabilità.
La questione è particolarmente interessante perché riguarda il caso di un alunno di scuola superiore, rispetto al quale la normativa nazionale (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98) stabilisce che tale obbligo spetti alla Provincia.
E tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato che - dopo la modifica dell'articolo 117 della Costituzione il quale ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di servizi sociali - la norma nazionale citata si applichi solo qualora una Regione non stabilisca diversamente.
Ebbene, nel caso di specie, la Regione Marche (Legge Regionale 18/96, articolo 23) ha attribuito tale competenza al Comune di residenza dell'alunno.
Il Comune coinvolto nella Sentenza, dunque, si è difeso sostenendo che la competenza spettasse all'Ambito Territoriale del Piano di Zona di cui esso fa parte. La Sentenza del TAR precisa invece che all'atto della formulazione del Piano Annuale di Zona, il Comune interessato non aveva segnalato tale necessità e pertanto il Piano di Zona stesso, non essendo stato informato di tale bisogno, non aveva potuto mettere in bilancio la somma corrispondente. La Sentenza, quindi, afferma l'obbligo del Comune di residenza al trasporto gratuito anche per gli anni successivi, secondo quanto richiesto nel ricorso.
Infine, anche in riferimento alle difficoltà finanziarie del Comune interessato, la Sentenza del TAR marchigiano fissa un principio interessante, secondo cui, trattandosi di una spesa «a favore di soggetti svantaggiati», questa deve avere priorità, in forza del principio di solidarietà fissato dagli articoli 2 e 3 (comma 2) della Costituzione.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
La questione è particolarmente interessante perché riguarda il caso di un alunno di scuola superiore, rispetto al quale la normativa nazionale (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98) stabilisce che tale obbligo spetti alla Provincia.
E tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato che - dopo la modifica dell'articolo 117 della Costituzione il quale ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di servizi sociali - la norma nazionale citata si applichi solo qualora una Regione non stabilisca diversamente.
Ebbene, nel caso di specie, la Regione Marche (Legge Regionale 18/96, articolo 23) ha attribuito tale competenza al Comune di residenza dell'alunno.
Il Comune coinvolto nella Sentenza, dunque, si è difeso sostenendo che la competenza spettasse all'Ambito Territoriale del Piano di Zona di cui esso fa parte. La Sentenza del TAR precisa invece che all'atto della formulazione del Piano Annuale di Zona, il Comune interessato non aveva segnalato tale necessità e pertanto il Piano di Zona stesso, non essendo stato informato di tale bisogno, non aveva potuto mettere in bilancio la somma corrispondente. La Sentenza, quindi, afferma l'obbligo del Comune di residenza al trasporto gratuito anche per gli anni successivi, secondo quanto richiesto nel ricorso.
Infine, anche in riferimento alle difficoltà finanziarie del Comune interessato, la Sentenza del TAR marchigiano fissa un principio interessante, secondo cui, trattandosi di una spesa «a favore di soggetti svantaggiati», questa deve avere priorità, in forza del principio di solidarietà fissato dagli articoli 2 e 3 (comma 2) della Costituzione.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
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