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martedì 2 febbraio 2016

Legge di stabilità 2016



Legge di stabilità 2016 e persone con disabilità

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di stabilità per il 2016. Come ormai di consueto ne analizziamo i contenuti con attenzione alle novità introdotte che abbiano un impatto diretto sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.
Indice dei contenuti:


I nuovi Fondi

Il testo della nuova legge di stabilità affronta alcune emergenze ed alcuni fenomeni rilevanti costituendo specifici Fondi il cui impiego – in genere – sarà poi condizionato da altrettanti decreti applicativi e di riparto. La scelta strategica di preferire l’istituzione di Fondi “settoriali” alla definizione di politiche più complessive e fra loro organiche è oggetto di qualche critica. Per contro viene replicato come siano preferibili interventi concreti a interventi di riforma complessiva che potrebbero necessitare anni. In realtà l’efficacia delle misure si potranno rilevare solo nel medio periodo considerata anche la limitata consistenza finanziaria di alcuni di questi Fondi.
Così è, ad esempio, per il“Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”(art. 1, comma 401) istituito presso il Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro. Il Fondo dovrebbe essere finalizzato alla “compiuta attuazione” della legge 134/2015, la norma che ha fissato“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.”Al tempo dell’approvazione la norma era stata criticata per l’assenza di copertura finanziaria a fronte degli ambiziosi interventi previsti dall’articolo 3 (garantire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico) che vanno dalla formazione degli operatori, alla costituzione di specifiche équipes, al sostegno alle famiglie, alla garanzia di strutture semiresidenziali dedicate. Non di meno l’articolo 5 prevedeva la promozione di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e delle buone pratiche terapeutiche ed educative.
Per questa serie di interventi ora il Legislatore prevede un Fondo appunto di 5 milioni di euro i cui criteri e le modalità per il suo impiego saranno definiti da un successivo decreto (Salute ed Economia).




Il comma 400 dell’articolo 1 predispone, invece, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, “destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.”
Si tratta del Fondo noto per brevità per il 
“dopo di noi”. Come si potrà notare la definizione è piuttosto generica rispetto alla destinazione effettiva dello stanziamento che rimanda sbrigativamente a “interventi legislativi”. Dalla versione approvata è scomparso il riferimento alla condizione di “indigenza” degli interessati richiamata invece nel primo testo: rimangono invece le condizioni di “disabilità grave” e di essere“prive di sostegno familiare”. A chi conosce i paralleli lavori parlamentari su questo tema è noto come sia in discussione una specifica norma sul “dopo di noi” che ipotizza una serie di interventi di sostegno diretto, di agevolazioni fiscali (in particolare sul trust), ma anche sostegno di strutture residenziali.
Gli eventuali decreti di riparto o applicativi necessari per l’impiego del Fondo non sono al momento esplicitati.
Significativo – più culturalmente che nella sua fragile sussistenza – il nuovo sperimentale “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”. Istituito dal comma 441 (dell’articolo 1) il Fondo conta su una dotazione di 250mila euro per il 2016 che raddoppiano nell’anno successivo.
L’applicazione delle procedure per l’accesso ai contributi inizierà sperimentalmente in alcuni Tribunali indicati da un successivo decreto. Vediamo di cosa si tratta.
Le finalità sono rivolte al coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e 
“dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi”, qualora non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi è tenuto.
Egli può rivolgere istanza (esente contributo unificato) alla cancelleria del tribunale di residenza per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.
Il giudice, ritenute e accertate come sussistenti le motivazioni, valuta l’ammissibilità dell’istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Nella sostanza provvede il Ministero ad anticipare l’assegno salvo rivalersi direttamente sul coniuge inadempiente. 

I Fondi “sociali”

Rimane sostanzialmente stabile, rispetto all’annualità precedente, lo stanziamento verso i cosiddetti Fondi “sociali.
Il Fondo per le non autosufficienze, con un incremento di 150 milioni rispetto ai 250 già previsti dalla legge si stabilità dello scorso anno, conta su 400 milioni come nel 2015.
Stesso trend per il 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che vede un accantonamento pari a 312 milioni e 589 mila euro per il 2016 (e per i due anni a seguire).
Il riparto di entrambi i Fondi, come di consueto, sarà definito da altrettanti decreti sentite le indicazioni della Conferenza Stato Regioni.
Da ultimo confermati anche i finanziamenti per Fondo Nazionale per il servizio civile (115,730 milioni) e per il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza (28,794 milioni)
Perde invece 15 milioni il Fondo per le politiche della famiglia
vta indipendente
Non è un vero e proprio fondo, invece, lo stanziamento, limitato al 2016, previsto dal comma 406. Il Legislatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di attribuzione e di riparto, stanzia 5 milioni “al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162.”
È da supporre, quindi, un inevitabile successivo intervento normativo rammentando tuttavia che la citata legge 162/1998, relativamente alla “vita indipendente”, si riferisce esplicitamente alla “(...) realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”
Giova ricordare che negli ultimi due anni una quota parte del Fondo per le non autosufficienze (20 milioni totali in due anni) è stata destinata al finanziamento di progetti sperimentali che avrebbero dovuto essere orientati dalle Regioni proprio in direzione della vita indipendente (come intesa dalla citata legge 162). Nell’immediato futuro sarà quindi da comprendere se tale nuovo stanziamento confluisca nel medesimo “capitolo” e quali siano i criteri e le modalità di riparto, questione forse ancora più rilevante della stessa limitata consistenza finanziaria del nuovo stanziamento.  
Altri stanziamenti
Per completezza la legge di stabilità prevede anche altri finanziamenti a enti e organismi di varia natura. Fra questi segnaliamo il milione di euro (comma 403) riservato all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) di cui alla legge con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda (CAPS) con sede in Roma.
500 mila euro vengono riservati al Comitato italiano paralimpico “al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport” in particolare per il “programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia».”
Diventa più consistente invece il già previsto contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza che viene incrementato di altri 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Più ridotto invece il nuovo contributo alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «BII Onlus»: 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.  

Scuola e inclusione scolastica

La legge di stabilità, complici anche notevoli pressioni di associazioni e famiglie, torna sulla questione degli assistenti alla comunicazione e per l’autonomia cioè di quelle figure di supporto all’inclusione scolastica espressamente previste dalla legge 104/1992 (art. 13).
Il loro intervento è particolarmente rilevante per gli alunni con disabilità sensoriali ma anche per quelli con forti limitazioni fisiche. La competenza di assicurare tali figure era affidata alle Province fino al riordino delle loro competenze avvenuto nel 2014 (art. 1, comma 89 della legge 56 del 7 aprile 2014). Nella stesura di quella norma l’attribuzione della competenza in parola non era ben chiara lasciando incertezze e generando conseguenti latitanze; secondo l’interpretazione prevalente e più logica toccava alle Regioni assumerla e indicare le competenze in capo alle città metropolitane e ai comuni (anche in orma associata). Alcune Regioni hanno provveduto in tal senso, altre no lamentando peraltro la mancata copertura dei relativi interventi.
La legge di stabilità mette un po’ di ordine fissando esplicitamente – a partire dal 1 gennaio 2016 – le competenze in capo alle Regioni, a meno che non abbiano già provveduto a normare questi aspetti e a indicare le responsabilità in capo agli enti locali.
Lo stesso comma (il 947) stabilisce, per l’esercizio di quelle funzioni, un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016 (nel maxi-emendamento ne erano previsti 50, aumentati di 20 in sede di discussione alla Camera).
Si ricorda che un primo intervento economico straordinario era già stato previsto nel luglio scorso per scongiurare la “paralisi” di questi servizi che si profilava nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico.
Nell’analisi letterale del nuovo comma, tuttavia, non sono ribadite le competenze relative al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, antica questione che si riteneva risolta.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come noto ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità. Fra questi ultimi è compresa anche l'istruzione scolastica.
L’articolo 139 precisava in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell’istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.
Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche 
“i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Quindi anche il trasporto scolastico.
Spettava dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell’infanzia inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso).
Peraltro con la Decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l’obbligo (e la gratuità) del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province.
Ma, come detto, né la legge 56 del 7 aprile 2014, né la più recente legge di stabilità mettono esplicitamente un punto fermo su tale aspetto, anche se lo spirito della norma e i principi costituzionali sul diritto allo studio più volte ribaditi non possono che portare ad equiparare i servizi previsti dall’articolo 13 della legge 104/1992 al trasporto scolastico. Quindi dovrebbero essere le Regioni, oltre ad assumersene la responsabilità generale, a normare la relativa gestione delle competenze.
Un ruolo dirimente e di indirizzo in tale senso può essere svolto dai ministeri competenti.  

Povertà ed esclusione sociale

Il ripetuto intento di affrontare l’emergenza della povertà e del rischio di impoverimento comprovati anche dalle rilevazioni statistiche ufficiali, trova alcuni presupposti di concretezza nella legge di stabilità che dedica alcuni densi commi (dal 386 in poi) a profilare contenuti e risorse destinate all’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. La volontà sembra essere quella di ricomporre interventi già previsti o riconducibili al contrasto alla povertà, integrandoli con ulteriori misure in un quadro di politiche meno frammentate.
Il Piano, triennale, dovrebbe essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Il Piano dovrebbe individuare una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
Vediamo innanzitutto le risorse previste che confluiscono in un specifico «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale»: 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Le cifre riportate sono comunque indirizzate a diverse finalità, alcune delle quali già perseguite e finanziate da normative previgenti (che quindi confluiscono nel nuovo fondo).
L’impiego del Fondo è diviso in fasi. La prima riguarda il 2016.
Per il prossimo anno 220 milioni di euro saranno destinati ad incrementare l’autorizzazione di spesa necessaria per l’assegno di disoccupazione. I rimanenti 380 milioni dovrebbero consolidare la carta acquisti sperimentale garantendo in via prioritaria “interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili”, tenendo conto della presenza, all’interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. Il tutto sarà regolamentato con decreto ministeriale. 
Dal 2017 – anno in cui inizia lo stanziamento di un miliardo di euro – è previsto un intervento ben più strutturale che da una veloce lettura del comma 388 potrebbe non essere così evidente.
Viene prevista infatti l’introduzione di 
“un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.”
Ma per raggiungere questo obiettivo è imposto il riordino della normativa “in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali”.
A ben vedere l’obiettivo è piuttosto ambizioso e investe potenzialmente una gamma estremamente ampia di trattamenti attualmente in essere: dalla pensione sociale agli assegni familiari, ad alcune provvidenze riservate alle persone con disabilità, alle indennità per disoccupazione …Quindi le prospettive di riforma in tale ambito sono piuttosto consistenti.
Il comma in questione non precisa il procedimento di riordino della normativa anche se è verosimile un successivo collegato che su questi temi attribuisca una delega al Governo per legiferare su questa materia assai delicata

La Carta della Famiglia

Fra gli interventi di contrasto alla povertà è istituita, dal 2016, la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.
La Carta, emessa dai Comuni su richiesta degli interessati, non prevede trasferimenti monetari diretti, ma consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, “possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari”.
Negli intenti del Legislatore la Carta famiglia nazionale dovrebbe funzionale anche alla creazione di gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo. 
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
I più recenti dati ISTAT riportano la presenza in Italia di circa un milione e mezzo di minori in stato di povertà assoluta con ciò che ne deriva in termini di impatto sociale.
È verosimilmente questa consapevolezza che ha spinto il Legislatore ha profilare – sempre sperimentalmente - l’istituzione di uno specifico“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” anche se il relativo comma (il 392) quasi nulla dice rispetto alle concrete finalità ai destinatari, alle modalità di erogazione le cui definizioni sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. Vi saranno “progetti”valutati e monitorati da “valutatori indipendenti”.
A fronte di questa incertezza definitoria, è invece ben chiara quale dovrebbe essere l’origine delle risorse: le Fondazioni bancarie contribuiranno con versamenti a sostegno dei progetti approvati. In cambio otterranno un contributo in forma di credito di imposta fino al 75% del versamento effettuato. Nella sostanza i tre quarti di ciò che avranno versato potranno recuperarlo pagando meno imposte.
Attenzione, però: lo Stato copre quei crediti d’imposta (per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018) solo fino a 100 milioni di euro totali e quindi potranno accedere all’agevolazione le Fondazioni che avranno aderito per prime.

Il trasporto pubblico

L’Unione Europea si è più volte espressa in materia di diritto al trasporto e alla mobilità dei suoi cittadini ribadendo i principi antiscriminatori e le soluzioni tecnico-organizzative che devono informare il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e lacuale oltre che su gomma (urbano ed extraurbano).
Ad esempio il regolamento (CE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus, e che fissa precise indicazioni per i passeggeri a mobilità ridotta, è e70ntrato in vigore il primo marzo 2013. Non elencheremo in questo articolo le difficoltà e le lacune applicative che limitano l’applicazione di quelle disposizioni e di quelle previgenti.
In legge di stabilità (comma 866) un intervento di natura finanziaria potrebbe contribuire al rispetto di quelle indicazioni volte alle pari opportunità-
Vi viene infatti previsto che per il concorso dello Stato al “raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta”, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.
Oltre alle risorse già previste dalla normativa vigente confluiscono nel Fondo 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022.
Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individuare con decreto le modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta
Teniamo a rammentare che nella normativa UE in materia di trasporti la dizione “persone con mobilità ridotta” include l’intera gamma delle limitazioni funzionali che possono influire nell’accesso e nella fruizione dei servizi e dei mezzi.

La salvaguardia per gli “esodati”

La legge di stabilità prevede anche l’ennesima salvaguardia per i lavoratori “esodati” che, in seguito alla cosiddetta riforma Fornero, avevano perso il lavoro nel 2011 senza al contempo contare sui requisiti per poter andare in pensione con le nuove regole.
Si tratta della settima salvaguardia con cui il Legislatore tenta di porre rimedio ad un paradosso normativo. In questo caso i lavoratori che potranno essere ammesse al beneficio sono circa 26.000, ma la salvaguardia è differenziata per tipologia.
2000 di questi sono quei lavoratori in “congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011” (riforma Fornero), entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda per usufruire della tutela entro il 1° marzo 2016. 

La sanità

Sono numerosi gli interventi in materia di salute, di Servizio Sanitario Nazionale, di razionalizzazione della spesa, ma anche di orientamento delle stessa.
La complessiva spesa è di 111 miliardi, una delle voci maggiori del bilancio dello Stato.
Numerosi commi (521 e seguenti) sono riservati all’efficientamento della spesa in particolare mirando le disposizioni ai piani di rientro e riqualificazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale e Aziende sanitarie. Ciò significa in particolare imporre alle Regioni di disciplinare procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario ma nel rispetto della garanzia dei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Tutti gli Enti del Servizio sanitario nazionale devono attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale valutazione esiti. Per la prima volta viene stabilito che il mancato rispetto di questa disposizione costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
Altri interventi riguardano – in particolare per le Regioni sottoposte a piano di rientro – il riferimento a costi standard e allo scostamento delle spese da quelle programmate.
Stringenti divengono anche le disposizioni (commi 549 e seguenti) in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale: gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip, attraverso il meccanismo/strumento delle “centrali di committenza”. Nel caso queste non siano disponibili gli enti devono approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco in un apposito elenco. L’intento è quello di “aggregare” gli acquisti perchè siano meno costosi e più trasparenti il tutto gestito da una unica “Cabina di regia”. Questo è rilevante perchè riguarda una mole notevole di prodotti fra i quali soprattutto i dispositivi medici.   

Aggiornamento dei LEA

Siamo forse ad una svolta per quanto riguarda la revisione dei LEA cioè Livelli essenziali dell’assistenza (commi 553 e seguenti).
Viene, infatti, stabilito che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità si deve provvedere all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
L’iter è chiaro: la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.
Per l’applicazione dei nuovi LEA sono riservati, per il 2016, 800 milioni a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (cioè si prendo da Fondo Sanitario Nazionale).
Presso il il Ministero della salute viene istituita una “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn” cui viene anche affidato il compito di di valutare che l’applicazione dei Lea sia omogenea in tutte le regioni per qualità e prestazioni.Malattie rare
Il comma 409 eleva l’attuale destinazione di quota del Fondo sanitario nazionale alla “cura di malattie rare”: 1 a 2 milioni di euro per il 2017 e da 2 a 4 milioni di euro per l’anno successivo.
L’aumento è finalizzato allo svolgimento di sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare. La selezione di questi progetti sperimentali avverrà con procedura ad evidenza pubblica coordinata dall’Agenzia italiana del farmaco e dall’Istituto superiore di sanità anche avvalendosi nella valutazione di esperti esterni. 


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